Art. 6.

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuano il censimento dei giacimenti esistenti nel loro territorio e approvano, rispettivamente, un piano regionale o provinciale, nel quale sono individuate le aree nelle quali possono proseguire o essere iniziate attività estrattive.
      2. All'elaborazione del piano di cui al comma 1 deve essere assicurata la partecipazione

 

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dei comuni e delle province. Le modalità di tale partecipazione sono stabilite ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
      3. Per l'elaborazione del piano di cui al comma 1 sono previste procedure di partecipazione di altri eventuali enti locali territoriali, nonché delle associazioni ambientaliste, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di categoria.
      4. Il piano di cui al comma 1 ha valore di piano territoriale per il settore specifico delle cave e torbiere. I comuni adeguano ad esso i loro strumenti urbanistici entro i termini fissati con legge regionale o della provincia autonoma competente.